COMUNE DI TERNATE Provincia di Varese
Il Sindaco
II Segretario Comunale
Art. 1 Definizione
TITOLO I Art. 8 Organi Sezione I - Consiglio Comunale Art. 9 II
Consiglio Comunale Sezione Il - Giunta Comunale Art. 18 Funzioni Sezione III - Sindaco Art. 22 Competenze
Sezione l - Uffici Art. 28 Il
Segretario Comunale Sezione II - Servizi Art. 32 Forme
di gestione dei servizi Sezione III - Controllo di gestione Art. 38 Controllo
interno
Art. 41 Principio
di cooperazione
Art. 45 Principi
generali Sezione I - Associazioni e partecipazioni Art. 50 Principi
generali Sezione II - Referendum Art. 55 Referendum Sezione III - Diritto di accesso Art. 57 Diritto
di accesso Sezione IV - Funzione normativa Art. 59 Statuto Art. 1 1. La Comunità di Ternate è rappresentata dal Comune, che è ente autonomo locale dotato di rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della Legge generale dello Stato, ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria che si svolge nell'ambito del proprio statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. L'autonomia impositiva potrà tenere conto delle specifiche esigenze di categoria di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno. 2. L'autogoverno della Comunità si realizza con poteri e gli istituti di cui al presente Statuto. 3. Appartengono alla Comunità di Ternate coloro che risiedono sul territorio comunale o vi hanno dimora anche temporanea o vi svolgono abitualmente la propria attività lavorativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Vi appartengono, altresì, i cittadini residenti all'estero.
1. II Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. In un'ottica di collaborazione fra i soggetti pubblici e privati incoraggia la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla sua amministrazione. 2. Il Comune
ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
II Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione Europea relativa alla Carta Europea della autonomia locale firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985. Art. 4 L'attività dell'Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i principi dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione. Persegue inoltre obiettivi di trasparenza e di semplificazione. Art. 5 1. La sede del Comune è sita in Piazza Libertà n.19 e potrà essere trasferita solo con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Municipale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede. 2. Sia gli organi che le commissioni, per disposizione regolamentare potranno riunirsi anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune. 3. II territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica. Art. 6 1. II Comune ha un proprio stemma ed un proprio Gonfalone approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 97 del 14.12.1979 e riconosciuti ai sensi di legge. 2. L'uso e la riproduzione da parte di Enti ed associazioni operanti nel territorio comunale può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Municipale nel rispetto delle norme regolamentari. 3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati. Art. 7 1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità. 2. Nel Municipio sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. II Segretario cura l'affissione degli atti avvalendosi degli uffici e del messo comunale. 3. Alla nomina del messo comunale provvede il Sindaco. Ulteriori forme dì pubblicità sono previste in apposito regolamento al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata in merito alle attività del Comune.
TITOLO I Art. 8 1. Gli Organi istituzionali del Comune sono: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco. 2. AI Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
Art. 9 1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell'ente. 2. II Consiglio Comunale svolge le proprie funzioni uniformandosi ai principi ed ai criteri del presente Statuto, nel rispetto delle competenze riservategli dalla legge. 3. E' sempre la legge che stabilisce le modalità della elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza. II Consiglio convalida i consiglieri eletti su proposta del consigliere anziano, sentiti i capigruppo consiliari. La proposta deve essere depositata almeno 48 ore prima della seduta nella segreteria comunale. 4. Apposito
regolamento disciplinerà:
Art. 10 1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità. Essi svolgono la propria funzione senza vincolo di mandato e con autonomia di giudizio. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge. 2. Ciascun
consigliere: 3. I consiglieri hanno facoltà di associarsi in gruppi consiliari, che eleggono nel proprio seno il capogruppo. I gruppi consiliari hanno diritto di riunirsi in un locale comunale, in orario dì ufficio, messo a disposizione per tale scopo dal Sindaco. 4. In pendenza dell'approvazione del regolamento, nonché in casi di contestazioni, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista sarà il consigliere che ha riportato il maggior numero di suffragi. 5. E' consigliere anziano il consigliere risultato eletto con il maggior numero di suffragi. A parità di voti, la nomina spetta al più anziano di età. 6. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento dei mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge. 7. Le dimissioni dalla carica di consigliere, oltre ad essere irrevocabili, sono immediatamente efficaci, devono essere assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione e non necessitano di presa d'atto. II Consiglio Comunale procede, entro dieci giorni, alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. 8. Si ha
decadenza dalla carica di consigliere: Art. 11 1. II Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie ed in sessioni straordinarie. Sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti al Bilancio di Previsione ed al Rendiconto del Bilancio. Tutte le altre sedute sono da considerarsi sedute straordinarie e potranno avere luogo in qualsiasi periodo dell'anno. Le sessioni ordinarie con convocazioni da notificarsi almeno cinque giorni prima delle sedute, straordinarie, con convocazioni da notificarsi almeno tre giorni prima. 2. II Consiglio è convocato dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, se nominato, che formula l'ordine del giorno sentita la Giunta Comunale e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento. In caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, o del Presidente del Consiglio se nominato, il Consiglio è convocato dal Consigliere Anziano. Escluse le suddette non vi sono altre forme di convocazione.
1. Le sedute del Consiglio di regola sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata". 2. Salvo quanto espressamente previsto da norme speciali il Consiglio delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati, arrotondata per eccesso e per validità delle deliberazioni a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari. Tutte le deliberazioni sono assunte con votazione palese da formularsi per alzata di mano in deroga a tale principio, sono assunte con votazione segreta le deliberazioni discusse in seduta privata con votazione su schede. 3. Nelle votazioni a scrutinio segreto, per il calcolo della maggioranza non sono computati, coloro che si astengono o escono dall'aula prima della votazione, le schede bianche e le schede nulle.
1. La presidenza dei lavori del Consiglio compete al Sindaco. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicesindaco o dall'assessore anziano. 2. Nella prima seduta e, successivamente, in caso di assenza di assessori il Consiglio è presieduto dal consigliere anziano.
Art. 14 In conformità allo statuto e al regolamento, dirige i dibattiti del Consiglio comunale, accorda la parola, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di due scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni. Può sospendere o sciogliere la seduta e può ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento, o chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
1. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione spetta al Segretario Comunale. 2. Questi partecipa alle sedute del Consiglio senza diritto di voto ed è responsabile della loro verbalizzazione e resocontazione. 3. I verbali ed i resoconti delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
1. Il Consiglio
Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee
o speciali. E’ Commissione consiliare: 2. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso. 3. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale. 4. II Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento, la loro composizione, nel rispetto del criterio proporzionale garantendo la rappresentanza ai gruppi di minoranza. 5. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano. 6. La presidenza della Commissione permanente Bilancio e Tributi spetta alla Minoranza.
La conferenza
dei capigruppo è costituita dai presidenti di ciascun gruppo consiliare
e dal Sindaco, che la convoca e la presiede. Essa ha compiti di raccordo
tra l'attività di Consiglio e quella della Giunta.
Art. 18 1. La Giunta Comunale è l'organo di governo del Comune. E' organo di collaborazione per il Sindaco nell'amministrazione del Comune, opera attraverso deliberazioni collegiali ed impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza. 2. La Giunta adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale. 3. Esamina collegialmente tutti gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale. Art. 19 1. II Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne da comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione. 2. La Giunta
è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori compresi tra
un minimo di due ed un massimo di quattro, dei quali uno, Consigliere
Comunale, con funzioni di Vice Sindaco. Due dei predetti Assessori possono
essere esterni, vale a dire nominati dal Sindaco al di fuori dei componenti
del Consiglio Comunale. 3. Il Sindaco può revocare gli Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale. Entro dieci giorni dalla data del provvedimento, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale per comunicare la revoca dell'Assessore. Alla surroga dell'Assessore revocato, il Sindaco provvede entro dieci giorni dalla seduta consiliare di comunicazione della revoca. 4. Fino allo scadere del termine indicato al precedente comma, il Sindaco può ritirare il provvedimento di revoca che, comunque, produce i suoi effetti il giorno successivo alla seduta consiliare di comunicazione dello stesso provvedimento. Art. 20 1. Le deliberazioni della Giunta sono validamente assunte a maggioranza dei componenti e a maggioranza di voti favorevoli. 2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, e quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta. 3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche 4. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa. Art. 21 1. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto. 2. Essa risponde annualmente della sua attività al Consiglio Comunale con particolare riguardo all'attuazione degli indirizzi generali di governo e dei loro aggiornamenti contenuti nell'annuale relazione previsionale e programmatica. 3. La Giunta Comunale svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio Comunale del quale concorre ad attuarne gli indirizzi. 4. Oltre
agli atti per i quali la legge le attribuisce la competenza, la Giunta
Comunale:
Art. 22 1. II Sindaco è il capo dei governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione. 2. Ha competenza
e poteri di indirizzo, di vigilanza e di organizzazione dell'attività
degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive. 3. La legge ne disciplina le modalità di elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica. 4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. II Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. Art. 23 1. II Sindaco coadiuvato dalla Giunta è l'Organo di governo del Comune. 2. Rappresenta il Comune, è responsabile dell'Amministrazione del medesimo, e sovrintende al funzionamento degli Uffici e Servizi. 3. Oltre
agli atti espressamente attributi dalla legge, spetta al Sindaco: 4. II Sindaco inoltre compie tutti gli atti necessari per lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale di Governo attribuitegli dalla legge, adottando in particolare, nei casi dalla stessa previsti, le ordinanze contingibili ed urgenti.
1. I poteri per l'esercizio delle funzioni comunali sono attribuiti al Consiglio Comunale, alla Giunta, al Sindaco, alla Dirigenza ed al Segretario Comunale secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto. 2. Le norme del presente Statuto attributive di competenza prevalgono su ogni contraria disposizione regolamentare comunale. Art. 25 Il Sindaco: Art. 26 1. II Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni circolari e direttive applicative di disposizioni di legge. 2. Le ordinanze di cui sopra devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. 3. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle. 4. II Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all’art. 54, comma 1, lett. b) c) d) del D.Lgs. 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità. 5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste sopra. Art. 27 1. II Vicesindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. 2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento dei Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
Sezione I - Uffici Art. 28 1. II Segretario Comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo. 2. II Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'Ufficio del Segretario Comunale. 3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 4. II Segretario Comunale, nel rispetto della direttiva impartita dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici. 5. II Segretario Comunale partecipa all'attività amministrativa comunale con l'esercizio di funzioni proprie, in quanto discendono direttamente dalla legge, o attribuite dallo Statuto oppure conferite dal Sindaco. 6. Nello
svolgimento di funzioni proprie, il Segretario Comunale, tra l'altro:
7. Nell'ambito delle funzioni proprie, spetta al Segretario Comunale sovrintendere e coordinare l'attività dei dirigenti, svolgendo a tal fine i seguenti compiti:
8. Oltre
alle funzioni proprie, il Segretario Comunale, compie anche i seguenti
atti: 9. II Segretario
Comunale, se incaricato dal Sindaco, può svolgere anche i seguenti
compiti: 10. Nell'esercizio
delle sue funzioni e nell'ambito di competenza determinato dal presente
Statuto il Segretario Comunale: 11. II Segretario Comunale svolge le sue funzioni nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali o dagli atti generali di governo, e con riguardo alle risorse umane e finanziarie assegnate al suo ufficio.
1. II Sindaco, previa stipula della convenzione prevista dall'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, può procedere alla nomina del Direttore Generale che dovrà provvedere anche alla gestione coordinata ed unitaria dei servizi tra i Comuni convenzionati. 2. In assenza delle Convenzioni di cui al comma 3 il Sindaco può conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale. 3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta nonché in ogni altro caso di grave opportunità. 4. II Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale. 5. Egli in
particolare esercita le seguenti funzioni: 6. In assenza dei conferimento delle funzioni di direttore generale, i compiti previsti dal precedente comma, sono svolti da ciascun dirigente in relazione alla competenza attribuita al servizio di cui è responsabile ed ove non diversamente previsto dal presente Statuto. Art. 29 1. I dipendenti del Comune partecipano all'attività amministrativa compiendo gli atti loro assegnati dei quali sono responsabili in relazione alle mansioni proprie del profilo professionale rivestito. 2. A condizione di reciprocità e senza detrimento per l'efficienza della attività amministrativa comunale, il personale comunale, secondo le modalità previste dal regolamento, può essere autorizzato dal Sindaco a svolgere incarichi saltuari di lavoro a favore di altri enti pubblici o privati volti a valorizzarne la professionalità. Art. 30 1. La responsabilità della gestione amministrativa comunale è attribuita alla dirigenza e consiste nel potere di organizzare autonomamente le risorse umane e strumentali poste a disposizione, per favorire ed attuare, compiendone i relativi atti, le determinazioni di governo degli organi istituzionali del Comune. 2. La funzione
dirigenziale si svolge con la direzione e il coordinamento di un servizio.
Nell'ambito di tale attività spetta ai dirigenti: 3. La funzione dirigenziale è esercitata nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali o dagli atti generali di governo, limitatamente alle attribuzioni proprie della struttura organizzativa cui è preposto il titolare della funzione e con riguardo alle risorse umane e finanziarie assegnate. 4. Nell'esercizio
della funzione dirigenziale e nell'ambito di competenza determinato con
atto di nomina i dirigenti: 5. I provvedimenti di competenza dirigenziali sono definitivi. I dirigenti possono delegare ai dipendenti assegnati al servizio il compimento degli atti costituenti manifestazioni di giudizio o conoscenza di loro competenza. Art. 31 1. La titolarità della funzione dirigenziale è attribuita ai responsabili di servizi nominati dal Sindaco tra il personale comunale che ne riveste i requisiti secondo la disciplina propria dell'ordinamento professionale dei dipendenti comunali, così come determinato dai contratti collettivi o, in assenza, secondo la disciplina regolamentare comunale. 2. II Sindaco inoltre, nei casi e secondo le modalità previste dal Regolamento, può nominare responsabili di servizio persone prive di stabile rapporto di lavoro con il Comune. 3. In assenza di provvedimento di nomina del Sindaco si considerano titolari della funzione dirigenziale i dipendenti comunali che rivestono la qualifica funzionale apicale prevista dalla dotazione organica del Comune. 4. Nell'ambito di loro competenza e nei limiti delle risorse assegnate, i titolari della funzione dirigenziale sono responsabili degli obiettivi loro indicati dalle direttive degli organi istituzionali o contenuti negli atti comunali la cui attuazione è affidata alla loro responsabilità. Art. 31 Bis 1. L'amministrazione del Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale ed il funzionamento degli uffici e servizi , in conformità allo statuto, in base a criteri di professionalità e responsabilità. 2. La struttura comunale è articolata in uffici, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati. 3. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni dl personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti. 4. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto. 5. II regolamento
dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
Art. 32 1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge. 2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto. 3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di azienda, di consorzio o di società a prevalente capitale locale. 4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione ovvero consorzio. 5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti. Art. 33 L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti. Art. 34 1. II Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera la costituzione di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile. 2. Nomina gli Amministratori ed il Presidente fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione. Restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale che li ha nominati. 3. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto approvato dal Consiglio Comunale e da regolamenti interni approvati dal consiglio di amministrazione delle aziende. Art. 35 1. II Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi. 2. II regolamento di cui sopra determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali. 3. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione. 4. Gli organi
dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed
il direttore. Art. 36 1. Gli amministratori
delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale,
nei termini di legge sulla base di un documento, corredato dai curriculum
dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere. Art. 37 1. Negli statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune. 2. II Comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
Art. 38 1. II bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune. 2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. È facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente. Art. 39 1. II revisore del conto esercita le proprie funzioni di orientamento e di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria del Comune ispirandosi a criteri di professionalità e indipendenza. L'eleggibilità e l'incompatibilità a tale carica è regolata dalla vigente legislazione in materia e dal Regolamento. 2. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, solo per inadempienza ai sensi dell'art. 235 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle s.p.a. Art. 40 Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze. PARTE II - ORDINAMENTO FUNZIONALE
1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o piu' obiettivi d'interesse comune con gli altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
1. II Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali e loro enti strumentali. 2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti. Art. 43 1. Qualora, per gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale utili a più comuni, non sia opportuno avvalersi delle convenzioni, il Consiglio Comunale promuove la costituzione del Consorzio tra enti. 2. La convenzione consortile deve prevedere la pubblicazione degli atti del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti. 3. II Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo funzionale e finanziario del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili. 4. II consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile. Art. 44 1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma. 2. L'accordo,
oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione
dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare: 3. II Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto. TITOLO II Art. 45 1. II Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. 2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente. 3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti. 4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti sociali ed economici su specifici problemi. Art. 46 1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali. 2. La rappresentanza degli interessi da tutela può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che dei soggetti collettivi rappresentativi di interessi sovraindividuali. 3. I responsabile del procedimento, contestualmente all'avviso dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge. 4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento. 5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, a garantire idonee forme di pubblicizzazione e informazione 6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento. 7. II responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui sopra, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimette le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale. 8. II mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale. 9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta. 10 I soggetti interessati a procedimenti amministrativi, hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso. 11 La Giunta potrà concludere accordi con soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento. Art. 47 1. I cittadini,
le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono
rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici
aspetti dell'attività dell'amministrazione. Art. 48 1. Tutti i cittadini singoli o associati possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità. 2. II regolamento sulla partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato. 3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione. Se il termine di 30 giorni non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio chiedendo ragione al Sindaco del ritardo, provocando una discussione sul contenuto della petizione. 4. II Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio. 5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
1. Tutti i cittadini singoli o associati possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi, che il Sindaco trasmette entro i 20 giorni, successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria. 2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 50 giorni dalla presentazione della proposta. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
Art. 50 1. II Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art 53, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali che interessano le rispettive aree di intervento. 2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio Comunale. Art. 51 La Giunta Comunale registra, previa motivata e documentata istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio. Art. 52 1. II Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni sono titolari dei poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti. 2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione. 3. Gli organismi sopra citati e quelli esponenti interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. II relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta. 4. II responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste dì cui sopra, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimette le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale. Art. 53 Alle Associazioni ed agli Organismi di partecipazione possono essere riconosciute forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico professionale e organizzativa. Art. 54 Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi, al fine di raccogliere le loro opinioni in merito alle deliberazioni da assumere. I rappresentanti partecipano senza potestà decisionale. Sezione II - Referendum Art. 55 1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa. 2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio. 3. Soggetti
promotori del referendum possono essere: 4. II Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.
1. La validità del referendum è condizionata dal voto espresso dalla maggioranza degli elettori iscritti. 2. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. 3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguata motivazione, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune. Sezione III - Diritti di accesso Art. 57 1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono i servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento, al fine di realizzare la trasparenza dell'attività amministrativa e di consentire la tutela dei diritti e degli interessi. 2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento. 3. II regolamento, oltre ad evidenziare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo. 2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti. 3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità. 4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione. II regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Sezione IV - Funzione normativa Art. 59 1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune. 2. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Art. 60 1. II Comune
emana regolamenti: 2. Nelle materie di competenza riservate dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e nelle disposizioni statutarie. 3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse. 4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente statuto. 5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli. Art. 61 Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella costituzione, nel D.Lgs. 267/2000, in altre leggi e nello statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Art. 62 1. II presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie. 2. II Consiglio
approva, entro un anno, i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all'adozione
dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune
secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge
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